Benvenuti nel Sito Ufficiale dell'Arciconfraternita M. SS. Addolorata di Rossano (Cs)

HOME PAGE
 

 

 

Lo statuto

 

 

ARCHIDIOCESI  DI  ROSSANO-CARIATI

ARCICONFRATERNITA “MARIA SS. ADDOLORATA”

87067  ROSSANO

          

Art. 1       L’Arciconfraternita si propone come suo fine specifico:

           a)         di formare cristianamente i congregati;

           b)         di promuovere il culto secondo le indicazioni del presente Statuto, con riferimento particolare alla devozione verso la Vergine Addolorata;

            c)         di promuovere la presenza e la testimonianza cristiana dei soci nella vita sociale, professionale e della carità.

 

Art. 2     L’Arciconfraternita aderisce pienamente al Magistero della Chiesa Cattolica ed in particolare all’insegnamento e alle direttive dell’Ordinario Diocesano. Per quello che riguarda le sue manifestazioni esterne di fede (processioni, feste, novene, ecc.) opera in sintonia con le direttive pastorali della Parrocchia della Cattedrale nel cui territorio la Confraternita ricade.

 

Art. 3       Per essere ammessi nell’Arciconfraternita è necessario:

            a)         presentare domanda scritta con apposita scheda al Priore, con la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente il presente Statuto;

            b)         fare un periodo di prova (Noviziato) non inferiore ad un anno;

            c)         di essere di buona condotta morale e religiosa;

            d)         aver compiuto i 18 anni di età.

            La domanda entro tre mesi deve essere accolta o respinta collegialmente dal Consiglio Direttivo. Prima del compimento dei 18 anni di età si può essere iscritti come aspiranti, ma senza alcun diritto e senza particolari doveri.

 

Art. 4       Si può essere contemporaneamente membri di più confraternite, o associazioni anche culturali, ma si può far parte solo di un Consiglio direttivo.

 

Art. 5       Organi dell’Arciconfraternita sono:  a)         L’Assemblea;

                                                                   b)         Il Consiglio Direttivo.

 

Art. 6       L’Assemblea generale  è formata, con parità di diritti e di doveri, da tutti i  congregati   - uomini e donne -   regolarmente iscritti all’Arciconfraternita, ed in regola col versamento della quota annuale, fissata in £. 20.000 (ventimila).

 

Art. 7       L’Assemblea è convocata, ordinariamente, almeno due volte all’anno: la prima entro il mese di febbraio per l’esame e l’approvazione della relazione sulla situazione socio-religiosa dell’Arciconfraternita e del Bilancio consuntivo dell’anno precedente; la seconda entro il 30 novembre per l’esame e l’approvazione del Bilancio preventivo, per programmare le iniziative annuali dell’Arciconfraternita soprattutto per quanto riguarda l’aspetto spirituale e formativo.

            L’Assemblea può essere convocata su decisione del Consiglio Direttivo o straordinariamente su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei congregati regolarmente iscritti.

 

Art. 8       Spetta all’Assemblea:

            a)         eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

            b)         eleggere i Revisori dei conti;

            c)         approvare la relazione annuale ed i bilanci preventivo e consuntivo;

            d)         esaminare ed approvare gli atti di straordinaria amministrazione.

 

Art. 9      Il Consiglio Direttivo è composto da 5 congregati eletti dall’Assemblea e precisamente:

            a)         dal Priore;

            b)         dal primo e secondo Assistente;

            c)         da due Consiglieri.

            Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipano senza diritto di voto deliberativo il Segretario ed il Cassiere, se questi sono scelti fuori dal Consiglio. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo i congregati effettivi da almeno 3 anni: solo eccezionalmente e con l’approvazione dell’Ordinario è possibile un orientamento diverso ed in ogni caso l’eccezione non può riguardare la carica di Priore.

 

Art. 10     Analogamente a quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano ed al fine di garantire la piena libertà della Confraternita nel perseguire le sue finalità canoniche, l’elezione nel Consiglio Direttivo è incompatibile con gli incarichi di responsabile di partito politico, di sindacato, di consigliere, assessore, sindaco, presidente o amministratore di enti locali, di deputato e senatore della Repubblica. L’eventuale nomina o candidatura che intervenga nel tempo di rappresentanza ne comportano le dimissioni e la decadenza.

 

Art. 11     Spetta al Consiglio direttivo:

            a)         eleggere tra i suoi membri il Priore, il primo e secondo Assistente;

            b)         eleggere, anche al di fuori dei membri del Consiglio, il Segretario, il maestro dei Novizi ed il Cassiere;

            c)         governare l’Arciconfraternita secondo lo spirito e le norme del presente Statuto;

            d)         curare l’esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea dei congregati;

            e)         deliberare in merito all’ordinaria amministrazione;

            f)          decidere sull’ammissione dei nuovi congregati; sospendere  quei membri che non mantenessero buona condotta morale e religiosa o non adempissero i loro doveri di confratelli.

 

Art. 12       Il Consiglio si riunisce normalmente ogni tre mesi, salva diversa disposizione del Consiglio stesso.

 

Art. 13      Al Priore, quale primo responsabile dell’Arciconfraternita, spetta:

            a)         rappresentare a tutti gli effetti l’Arciconfraternita;

            b)         vigilare sulla perfetta osservanza dello Statuto;

            c)         convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei congregati;

            d)         curare l’esecuzione di quanto deciso dagli organi statutari;

            e)         firmare le deliberazioni del Consiglio sia per le spese ordinarie, che per quelle straordinarie, regolarmente autorizzate;

            f)          vigilare sulla gestione economica dell’Arciconfraternita;

            g)         inviare ogni anno alla Curia Arcivescovile copia dei Bilanci consuntivo e preventivo assieme alla relazione sulla situazione religiosa e morale dell’Arciconfraternita;

            h)         relazionare al Consiglio Direttivo su quei confratelli che non osservano una buona condotta morale e proporre le misure previste dal presente Statuto.

 

Art. 14            Spetta al Primo Assistente , o al Secondo , nel caso il primo sia assente o impedito, supplire il Priore in caso di assenza o di impedimento. Essi coadiuvano il Priore nel disimpegno del suo ufficio.

 

Art. 15            Il Maestro dei Novizi  dirige i Novizi e cura la loro formazione prima di essere ammessi a far parte dell’Arciconfraternita.

Art. 16            Il Segretario :

            a)         prepara tutti gli atti per le elezioni e le deliberazioni degli organi statutari;

            b)         stende i verbali e li sottoscrive, unitamente al Priore;

            c)         custodisce l’Archivio della confraternita.

 

Art. 17            Spetta al Cassiere :

            a)         tenere l’inventario di quanto appartiene alla confraternita, di cui è anche custode;

            b)         esigere le quote dei confratelli e registrarle fedelmente;

            c)         tenere nota esatta delle entrate e delle uscite;

            d)         pagare i mandati dopo che siano stati controfirmati dal Priore, facendosi rilasciare apposita ricevuta;

            e)         pagare sollecitamente le tasse e quanto dovuto dalla confraternita;

            f)          preparare i Bilanci consuntivo e preventivo, da presentare per l’approvazione al Consiglio direttivo e dopo l’approvazione di questi alla Assemblea generale dei congregati.

            Il Cassiere può trattenere presso di sè quale fondo cassa per i piccoli pagamenti quella somma che sarà stabilita dal Consiglio direttivo; il resto dovrà essere depositato presso un Istituto bancario o postale su libretto intestato alla Confraternita. Tutte le operazioni dovranno essere effettuate sempre con la duplice firma del Priore e del Cassiere. Le osservazioni e l’approvazione devono essere fatte per iscritto.

 

Art. 18            Le convocazioni e le elezioni si terranno nei giorni consuetudinari, o fissati dal Priore, d’accordo con il Consiglio Direttivo. Se in prima convocazione non è presente la metà più uno dei congregati aventi diritto al voto, la convocazione è nulla e quindi non si può procedere alla discussione dell’ordine del giorno o alle elezioni. La seconda convocazione, che avrà luogo entro otto giorni, sarà valida con la presenza di almeno 1/3 di congregati.

 

Art. 19            Tutti i confratelli, regolarmente iscritti e non sospesi, sono elettori ed eleggibili. Si possono esprimere fino a 5 preferenze.

 

Art. 20            Per essere eletti occorre la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno dei presenti. Se al primo scrutinio non è raggiunta la maggioranza assoluta, si procede ad una seconda votazione. Risulteranno eletti coloro che avranno raggiunto la maggioranza relativa.

 

Art. 21            Prima di procedere alle votazioni il Consiglio nominerà due scrutatori ed un presidente di seggio, i quali dovranno giurare di adempiere fedelmente il loro mandato. Il voto deve essere libero, segreto e senza condizionamenti. Non è consentito votare per lettera, per procura o per alzata di mano.

1)         Per essere valida l’assemblea elettiva, a norma del can. 305, deve essere presieduta dal Delegato Arcivescovile. Occorre, pertanto, che l’Ordinario sia avvertito dell’operazione in tempo ragionevole;

2)         Gli eletti dovranno entro un mese ricevere conferma dall’Ordinario Diocesano, per cui, ad elezioni avvenute, il presidente di seggio comunicherà l’esito all’Ordinario inviando copia del Verbale controfirmato anche dal Delegato Arcivescovile. In attesa di detta conferma la Confraternita sarà governata per l’ordinaria amministrazione dal vecchio direttivo.

 

Art. 22            Se nel corso del mandato uno degli eletti si dimette, viene espulso o muore, gli subentrerà il primo dei non eletti per categoria, salvo diversa normativa stabilita dall’assemblea.

 

Art. 23            Il Consiglio direttivo resta in carica per un triennio. I componenti uscenti possono essere rieletti solo per un secondo triennio consecutivo.

 

Art. 24            Il Padre Spirituale o Cappellano rappresenta nella Confraternita l’Arcivescovo ed è dallo stesso liberamente nominato.

 

Art. 25            Il Padre Spirituale:

            a)         dirige spiritualmente la Confraternita;

            b)         partecipa a tutte le riunioni ordinarie e straordinarie della Confraternita con diritto di parola,ma non di voto sugli argomenti dell’o.d.g.;

            c)         deve essere sentito sull’ammissione, sulla sospensione e sulla espulsione dei congregati;

            d)         concorda con il Priore l’orario delle funzioni sacre e di ogni altra manifestazione religiosa;

            e)         almeno una volta al mese terrà una catechesi ai soci e curerà la preparazione alla comunione pasquale;

            f)          ha diritto ad un equo compenso, fissato dal Consiglio ed approvato dall’Ordinario.

 

Art. 26            La Confraternita avrà un Archivio, in cui si dovranno conservare:

            a)         i documenti che riguardano la Confraternita;

            b)         la corrispondenza, le circolari arcivescovili, il bollo, ecc.;

            c)         i registri dei confratelli, dei novizi, dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio, delle sacre funzioni, dei legati di messe, dello stato patrimoniale ed il registro di cassa: tutti regolarmente aggiornati.

 

Art. 27            La Confraternita ha come proprie le seguenti celebrazioni liturgiche, a cui ogni confratello è tenuto a partecipare attivamente:

            a)         Processione del Venerdì santo mattina (Congrega);

            b)         Processione dei Misteri del Venerdì santo sera;

            c)         Settena dell’Addolorata (settembre);

            d)         Sacre Quarantore;

            e)         Sante Messe concordate col Padre Spirituale.

 

Art. 28            La disciplina del culto (orari delle funzioni), modalità delle celebrazioni, invito a predicatori, confessori, ecc. sono di competenza del Padre Spirituale d’accordo col Priore.

 

Art. 29            Tutti gli atti di straordinaria amministrazione, quali acquisti, vendite, accettazioni di legati, impiego di capitali, ecc. devono ottenere il nulla osta dell’Ordinario Diocesano.

 

Art. 30            L’amministrazione della Chiesa, in cui ha sede la Confraternita, è sottoposta al controllo del Padre Spirituale, che dovrà essere consultato per quanto di sua competenza.

 

Art. 31            I congregati, quando la Confraternita interviene ufficialmente a celebrazioni liturgiche o altre manifestazioni religiose, porteranno come segno l’abitino.

 

Art. 32            L’Ordinario Diocesano si riserva il diritto di sciogliere la Confraternita:

            a)         quando venissero meno i suoi membri;

            b)         quando i membri non accettassero il presente Statuto o venisse violato in maniera grave ed abituale;

            c)         quando fosse motivo costante di divisione e di scandalo nella parrocchia.

 

Art. 33            Per gravi motivi di scandalo, l’Ordinario, a norma del can. 305, si riserva la facoltà di dimettere i singoli membri e di sciogliere il Consiglio nominando un Commissario.

 

Art. 34            Ogni confratello dal giorno dell’ammissione partecipa dei benefici spirituali e temporali della Confraternita ed ha diritto, in caso di morte, alla celebrazione di una messa. Annualmente è tenuto a versare la quota associativa: la mancata corresponsione della quota entro il termine stabilito comporta la sospensione e, dopo una ammonizione, la decadenza dalla Confraternita con la perdita di tutti i benefici acquisiti.

 

Art. 35            Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice di Diritto Canonico.

 

Art. 36            Il presente Statuto potrà essere modificato, integrato e decurtato dall’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio o di almeno un terzo dei soci ed avere l’approvazione della maggioranza dell’assemblea. Le modifiche per diventare esecutive dovranno avere l’approvazione dell’Ordinario Diocesano.

 

            Rossano   11 gennaio 2001

 

 

 

 
Copyright © 2006 Arciconfraternita Maria SS. Addolorata. Tutti i diritti riservati. Realizzazione sito web curata da Giuseppe Calarota. On line dal 3 ottobre 2006.